Nei delitti di corruzione, l’accertamento giudiziale non deve incentrarsi sull’analisi dell’essenza o sull’oggetto dell’”utilità” – che di per sé può essere anche non illecita –, ma deve mettere a fuoco la relazione che lega detta prestazione all’operato del pubblico ufficiale. Nel concetto di “utilità” di cui all’art. 319 c.p., infatti, possono rientrare anche benefici del tutto leciti (potendo essere neutra sul piano penale anche la dazione di una somma di denaro) e che nondimeno vengono ad assumere rilevanza penale nel momento in cui si inseriscano nell’ambito di una relazione sinallagmatica, di tipo finalistico-strumentale ovvero causale, rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2019, n. 18577).
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