loader image

17 / 05 / 21 | News & Approfondimenti

Raccolta mensile

BOLLETTINO GIURIDICO APRILE 2021

 

Pubblichiamo la seconda raccolta mensile contenete le novità, normative e giurisprudenziali, dei bollettini giuridici settimanali del mese di aprile 2021.

 

Scaricate il Pdf completo qui

 

Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44

“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“

In tema di vaccinazioni e responsabilità penale del personale sanitario, l’art. 3 del D.L. 44/2021, entrato in vigore il 1° aprile, ha introdotto uno “scudo penale” per gli operatori del settore medico-farmaceutico, prevedendo che «per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

 

Cassazione Penale, Sez. VI, 16 aprile 2021

(ud. 5 novembre 2020), n. 14402

La Sesta sezione ha affermato che è configurabile il concorso formale tra il delitto di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione trattandosi di reati che si differenziano per struttura ed offensività. In particolare, la Corte ha sottolineato che «il peculato si differenzia rispetto alla bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione quanto: a) al soggetto attivo; b) all’interesse tutelato, nel senso che la bancarotta non assorbe ed esaurisce affatto l’offensività del peculato; c) per le modalità di aggressione al bene giuridico tutelato, nel senso che nel peculato, a differenza della bancarotta, non ogni condotta “appropriativa” assume rilievo; d) per la mancanza di una condizione di punibilità che, nel reato fallimentare, rende solo eventuale che la condotta appropriativa sfoci in bancarotta; e) al tempo in cui il reato si consuma, essendo il peculato un reato istantaneo rispetto al quale non rileva, a differenza della bancarotta, la “riparazione”».

 

Corte Costituzionale, Comunicato stampa, 15 aprile 2021

Come si apprende dal comunicato diramato all’esito dell’udienza del 15 aprile u.s., la Consulta ha rilevato che la disciplina vigente in tema di cd. ergastolo ostativo, nella misura in cui «preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro», si pone «in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Nonostante il predetto rilievo, tuttavia, il Giudice delle Leggi non ha pronunciato una dichiarazione di incostituzionalità delle norme richiamate ed ha invece stabilito di «rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi».

 

Cassazione Penale, Sez. V, 14 aprile 2021

(ud. 17 febbraio 2021), n. 13993

La Quinta sezione penale ha affermato che l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione, anche se non commesso nell’ambito di attività giornalistica, può essere compatibile con la libertà di espressione, garantita dall’art. 10 CEDU, soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o istigazione alla violenza.

 

Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza 7 aprile 2021

(ud. 11 marzo 2021), n. 13050

In tema di prescrizione delle pene, con ordinanza della Prima Sezione è stata rimessa alle Sezioni Unite la risoluzione dei due seguenti quesiti:

«1) Se, ai fini dell’applicazione dell’art. 172 c.p., l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, vada individuato nel momento della emissione dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, oppure in quello di materiale apprensione del condannato con la conseguente limitazione della libertà personale.

2) Se, nel caso previsto dall’art. 656 c.p.p., comma 5, l’accordata sospensione temporanea dell’esecuzione per consentire al condannato di fare richiesta al Tribunale di sorveglianza di applicazione di una misura alternativa alla carcerazione per il periodo di trenta giorni, o comunque sino a che intervenga la decisione sulla richiesta, rientri nelle ipotesi previste dall’art. 172 c.p.p., comma 5, per il quale, se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è avverata».

 

Cassazione Penale, Sez. Un., 23 aprile 2021

(ud. 26 novembre 2020), n. 15498

Pronunciandosi in tema di nullità assolute e processo in assenza, le Sezioni Unite hanno risolto le questioni giuridiche sollevate dalla Prima Sezione (ordinanza 15 luglio 2020, n. 20988), affermando i seguenti principi di diritto:

«1) Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione in giudizio sua o del suo difensore nel giudizio di cognizione, non può adire il giudice dell’esecuzione per richiedere, a norma dell’art. 670 c.p.p., in relazione a tali vizi, la declaratoria dell’illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può invece proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis stesso codice, allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivata dalle indicate nullità.

2) La richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 670 c.p.p. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato secondo il principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, c.p.p.».

 

Cassazione Penale, Sez. VI, 20 aprile 2021

(ud. 15 marzo 2021), n. 14853

In tema di definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato, la Sesta Sezione ha affermato che la causa di proscioglimento prevista dall’art. 72-bis c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è applicabile nei confronti dell’imputato impossibilitato a partecipare al processo per ragioni attinenti alle sue condizioni di salute fisica e non mentale.

 

Cassazione Penale, Sez. IV, 20 aprile 2021

(ud. 14 aprile 2021), n. 14696

In tema di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e patteggiamento, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui le sanzioni interdittive applicabili all’ente sono «“principali” e non “accessorie”, per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale».

Di conseguenza, deve affermarsi l’illegittimità della sentenza di patteggiamento che abbia applicato all’ente le sanzioni interdittive ultra petita, e cioè in violazione del consenso raggiunto tra le parti circa l’applicazione della sola sanzione pecuniaria.

 

Corte Costituzionale, 16 aprile 2021

(ud. 27 gennaio 2021), n. 68

In tema di reati stradali e sanzioni accessorie amministrative, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 co. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi del quale «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali»), in quanto interpretato nel senso di escluderne l’applicabilità in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222 co. 2 del Codice della Strada.

Nel ricondurre la sanzione della revoca della patente al novero delle sanzioni “sostanzialmente penali” sulla base dei cd. criteri Engel elaborati dalla Corte EDU, il Giudice delle Leggi ha sottolineato il contrasto della norma censurata con l’art. 3 Cost. e ha così escluso che «taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa “punitiva” inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima: dunque, non già oggetto di semplice “ripensamento” da parte del legislatore, ma affetta addirittura da un vizio genetico, il cui accertamento impone, senza possibili eccezioni, di lasciare immune da sanzione, o di sanzionare in modo più lieve, chiunque dopo di esso commetta il medesimo fatto».

 

Corte EDU, Sez. I, Sentenza 25 marzo 2021,

Di Martino e Molinari c. Italia, Ricorsi nn. 15931/15 e 16459/15

In tema di giusto processo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso la violazione dell’art. 6 CEDU nel caso in cui, a seguito di proscioglimento pronunciato in primo grado all’esito del giudizio abbreviato, il giudice di appello riformi in peius la sentenza senza disporre la riassunzione delle prove decisive a sostegno della condanna. In particolare, i giudici di Strasburgo hanno precisato che la consapevole rinuncia alle garanzie tipiche del rito ordinario operata mediante la richiesta di celebrazione di giudizio abbreviato non contrasta, in sé, con le garanzie essenziali assicurate dall’art. 6 CEDU, a nulla rilevando lo standard di tutela più elevato eventualmente riconosciuto dall’ordinamento interno ovvero dalla giurisprudenza dei singoli paesi aderenti alla Convenzione.

 

Corte Costituzionale, 30 aprile 2021

(ud. 13 aprile 2021), n. 84

In tema di diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori innanzi alla CONSOB ovvero alla Banca d’Italia, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 187-quinquiesdecies d.lgs. 58/1998 (cd. TUF) nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria anche la persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.

In motivazione il Giudice delle Leggi ha definito contrastante col principio nemo tenetur se detegere «la possibilità di sanzionare una persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro di attività di vigilanza svolta da quest’ultima […] ovvero – a fortiori – nell’ambito di un procedimento sanzionatorio» che si rifiuti «di rispondere a domanda, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali [potrebbe, n.d.r.] emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale».

 

Cassazione Penale, Sezioni Unite, Informazione provvisoria n. 6

29 aprile 2021

Secondo quanto riportato nell’informazione provvisoria diffusa in data 29 aprile 2021 dalla Corte di Cassazione, le Sezioni Unite, risolvendo il quesito posto in ordine al contenuto della misura cautelare prevista all’art. 282-ter c.p.p., hanno affermato che «il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente».

 

Cassazione Penale, Sezioni Unite, Informazione provvisoria n. 5

29 aprile 2021

In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diffusa in data 29 aprile 2021 dalla Corte di Cassazione, le Sezioni Unite, cui era stato demandato di stabilire «se le circostanze attenuanti, pur riconosciute equivalenti nel bilanciamento con concorrenti circostanze aggravanti, debbano produrre ugualmente il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate» hanno dato al quesito risoluzione negativa, affermando che «le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, debbono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze».

 

Cassazione Penale, Sez. V, 27 aprile 2021

(ud. 24 marzo 2021), n. 15922

In tema di proscioglimento pre-dibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p., la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso con ordinanza alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile».

L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato richiesto, in particolare, a fronte  del contrasto tra due opposti orientamenti ermeneutici: secondo il primo, di natura restrittiva, «ogni decisione che sia pronunziata in udienza pubblica e dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, ancorché il dibattimento non sia stato aperto, configura una sentenza dibattimentale, soggetta allo statuto impugnatorio della decisione emessa all’esito del dibattimento»; di diverso avviso, invece, il filone giurisprudenziale che propone una lettura espansiva dell’art. 469 c.p.p., affermando che «la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha sempre natura predibattimentale ed è, pertanto, inappellabile».

 

Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 26 aprile 2021

(ud. 16 aprile 2021), n. 15666

La Quinta Sezione penale, pronunciandosi in tema di rescissione del giudicato, ha affermato che, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non vi sia una specifica norma transitoria, per individuare la normativa applicabile occorre fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato “in assenza” è venuto a conoscenza del provvedimento e può, pertanto, esercitare il diritto all’impugnazione straordinaria.

 

Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 20 aprile 2021

(ud. 1° marzo 2021), n. 14916

In tema di concorso tra reati contro la persona, con ordinanza della Quinta Sezione della Suprema Corte è stato rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa.».

 

 

 

Chambers & Partners 2022 – Ranking Europe

Chambers & Partners 2022 – Ranking Europe – White Collar Crime Italy. Un altro anno in classifica per l’avv. Alessandro Pistochini. L’avv. Pistochini si è classificato anche quest’anno in Chambers & Partners Europe, tra i migliori professionisti del settore....

Top Legal Awards 2021

L’avv. Alessandro Pistochini e il suo team sono tra i FINALISTI nella categoria “Diritto Penale” della XV edizione dei Top Legal Awards 2021.

Le Fonti Awards 2021

Il 15 luglio 2021, in una location storica e di prestigio di Milano, si è svolta l’XI edizione dei Le Fonti Awards, dove l’avv. Alessandro Pistochini, partecipando con il suo team di professionisti, si è aggiudicato il premio Avvocato dell’Anno Diritto Penale White...

Leaders League Ranking

Siamo molto contenti di essere stati nominati – come “highly recommended" – nella categoria “White-collar Crime Best Law Firms” all’interno del report “Investigations, compliance & insurance 2020-2021” di Leaders League. Il report fornisce la classifica degli...

Raccolta mensile

BOLLETTINO GIURIDICO MARZO 2021   Pubblichiamo la prima raccolta mensile contenente le novità, normative e giurisprudenziali, dei bollettini settimanali del mese di marzo 2021 Scaricate il Pdf completo qui     Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 23...

Chambers & Partners 2021 – Ranking Europe

Chambers & Partners 2021 – Ranking Europe White Collar Crime Italy – Alessandro Pistochini classificato per il terzo anno consecutivo. L’avv. Alessandro Pistochini è stato incluso anche quest’anno nei ranking di Chambers & Partners. Un riconoscimento che ha...