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Gli avv.ti Alessandro Pistochini, Guido Stampanoni Bassi e il dr. Moglia pubblicano:

Rischi penali per i datori di lavoro e le imprese

IMPRESE COVID-19

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A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale, il Governo italiano ha emanato numerosi provvedimenti d’urgenza aventi per finalità espressa quella di contenere e contrastare la diffusione del contagio da virus Covid-19.

Oltre a comprimere la libertà di circolazione riconosciuta ai singoli, i provvedimenti emergenziali adottati hanno inciso profondamente sulla vita delle imprese, limitando in maniera inedita il diritto di libera iniziativa economica, a fronte della riconosciuta esigenza di tutelare il diritto alla salute degli individui e dell’intera comunità nazionale.

La normativa d’urgenza, in particolare, ha imposto la sospensione di numerose attività produttive ed ha subordinato la prosecuzione di molteplici esercizi economici a un procedimento di previa segnalazione all’Autorità; quanto alle attività rimaste in funzione, inoltre, sono stati introdotti specifici obblighi per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il moltiplicarsi delle restrizioni e dei vincoli cautelari introdotti dalla legislazione anti-epidemica ha quindi posto il problema, del tutto nuovo, di soppesare e prevenire le possibili ricadute penali associate alla violazione delle misure di contenimento del contagio valide per le imprese.

Alla luce della disciplina generale prevista dal d.lgs. 81/2008 (cd. T.U. delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro), la principale area di rischio che il mondo delle attività produttive è chiamato a considerare durante la fase emergenziale è indubbiamente collegata alla verificazione di un evento di contagio all’interno dei luoghi di lavoro.

Ove un simile rischio si concretizzi a causa del mancato rispetto delle misure restrittive o degli obblighi cautelari già esistenti, infatti, il datore di lavoro – e la stessa impresa societaria, ai sensi del d.lgs. 231/2001 – potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente del fatto.

Di assoluta importanza, pertanto, è attivare oculate strategie aziendali per prevenire e mitigare le conseguenze sanzionatorie collegate allo scenario ipotizzato.