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La Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, consumandosi con la presentazione della dichiarazione annuale. Per tale motivo, secondo i giudici di legittimità, non rileva, ai fini della consumazione del reato, l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria. Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha disatteso, sulla base della espressa natura “annuale” della dichiarazione, l’assunto difensivo secondo cui nella nozione di “dichiarazione” dovrebbero farsi rientrare anche le eventuali dichiarazioni integrative presentate, nei tempi consentiti dalle norme tributarie, a rettifica della prima. (Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2019, dep. 29 maggio 2019, n. 23810).