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La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di millantato credito, formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quella di traffico di influenze di cui all’art. 346-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. t), stessa legge, in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita, stante l’equiparazione tra le due ipotesi – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o utilità quale prezzo della propria mediazione