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«In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva anche nella forma c.d. allargata preclude l’applicazione della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p., presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di “condanna” propriamente detta, cioè resa in seguito a rito ordinario o abbreviato».