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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo sull’ordinanza di rimessione n. 40380 del 2 ottobre 2019, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale incentrato sul seguente quesito:  «se, nel caso in cui nel giudizio di cassazione intervenga la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito alla Corte l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata di condanna limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione, da parte del giudice di rinvio, della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri contro Italia».

In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria n. 2/2020, al quesito è stata fornita, nello specifico, soluzione «affermativa, fermo restando che, ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. non consente la prosecuzione dello stesso ai fini di disporre la confisca».

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