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13 / 04 / 21 | News & Approfondimenti

Raccolta mensile

BOLLETTINO GIURIDICO MARZO 2021

 

Pubblichiamo la prima raccolta mensile contenente le novità, normative e giurisprudenziali, dei bollettini settimanali del mese di marzo 2021

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Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 23 febbraio 2021

(ud. 17 novembre 2020), n. 7021

Con ordinanza della Sezione VI, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da un titolo lecito”.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 febbraio 2021

 (ud. 17 dicembre 2020), n. 7578

In tema di impugnazioni, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l’imputato”.

 Cassazione Penale, Sez. VI, 1 marzo 2021

(ud. 28 gennaio 2021), n. 8057

In tema di abuso d’ufficio, la Sezione VI ha affermato che il delitto di cui all’art. 323 c.p., così come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120), è configurabile non solo nel caso in cui la violazione di una specifica regola di condotta sia connessa all’esercizio di un potere già in origine previsto dalla legge come del tutto vincolato, ma anche nei casi in cui l’inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell’adozione dell’atto (o del comportamento) in cui si sostanzia l’abuso di ufficio.

Corte Costituzionale, 11 marzo 2021

(ud. 27 gennaio 2021), n. 35

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanza del 27 dicembre 2019 con riguardo all’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Decreto “attuativo” della cd. Legge Severino) nella parte in cui prevede la sospensione automatica dalla carica pubblica per chi sia stato condannato in via non definitiva per reati di particolare gravità o commessi contro la Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, secondo i Giudici delle Leggi, la disposizione censurata non contrasta con l’art. 3 del Protocollo Addizionale CEDU per il fatto di non affidare ai giudici nazionali il potere di individualizzare la sua applicazione, ma costituisce anzi «legittimo esercizio, da parte dell’ordinamento nazionale, del margine di apprezzamento che la Convenzione lascia agli Stati nella disciplina della materia».

Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 8 marzo 2021

(ud. 2 marzo 2021), n. 9335

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con ordinanza della Quinta Sezione, è stata rimessa alle Sezioni Unite la risoluzione del seguente quesito di diritto: se il sequestro preventivo ex art. 321, co. 2, c.p.p. costituisca figura autonoma rispetto alla misura cautelare prevista dal primo comma della medesima disposizione e, conseguentemente, se la sua applicabilità sia subordinata al solo requisito della confiscabilità della res o richieda anche la motivazione in ordine alla sussistenza presupposto del periculum in mora.

Cassazione Penale, Sez. III, 15 marzo 2021

(ud. 17 novembre 2020), n. 9943

La Terza Sezione ha affermato che il termine di prescrizione del reato, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., si proroga, stante il richiamo dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen., all’art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto – o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma – calcolato sul termine ordinario e non sul termine massimo (corrispondente al termine ordinario già prorogato di un quarto, o di diversa frazione, per effetto di atti interruttivi).

Cassazione Penale, Sez. VI, 15 marzo 2021

(ud. 25 febbraio 2021), n. 10096

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la Sesta Sezione ha affermato che è legittimo il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., non ravvisando gli estremi di un reato suscettibile di rilevare ai fini della confisca preveduta da quest’ultimo articolo, emetta comunque un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 335-bis cod. pen., qualora ritenga la sussistenza di un reato legittimante la stessa.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 marzo 2021

(ud. 26 novembre 2020), n. 10381

Risolvendo un contrasto interpretativo in merito alla punibilità del convivente more uxorio resosi responsabile di un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia per proteggere il proprio compagno dalle conseguenze del processo penale, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «l’art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore».

Cassazione Penale, Sez. III, 18 marzo 2021

(ud. 25 febbraio 2021), n. 10395

A fronte di un contrasto interpretativo sorto in relazione alla disciplina della continuazione, la Terza Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite o possa determinarlo unitariamente per il complesso dei reati satellite».

Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 19 marzo 2021

(ud. 12 marzo 2021), n. 10778

Per risolvere il contrasto ermeneutico formatosi in merito all’automatismo applicativo della circostanza aggravante della cd. “minorata difesa” in caso di reati patrimoniali commessi nelle ore notturne, con ordinanza della Quinta Sezione è stato rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se il furto commesso in tempo di notte debba ritenersi solo per questo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen.“.

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42

Recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare

In data 24 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 42/2021, adottato al fine di neutralizzare l’abrogazione generalizzata delle disposizioni sanzionatorie previste dalla l. 283/1962, che sarebbe conseguita all’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021. Il provvedimento correttivo si è reso necessario a fronte dell’erronea formulazione di tale ultima fonte normativa, i cui effetti di depenalizzazione si sarebbero posti in contrasto con le recenti linee di riforma adottate in materia di igiene alimentare.

Cassazione Penale, Sez. II, 23 marzo 2021

(ud. 22 gennaio 2021), n. 11165

In tema di contestazioni “a catena”, la Seconda Sezione ha affermato che la sospensione dei termini di custodia cautelare, conseguente all’applicazione della disciplina emergenziale di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alla misura adottata per prima opera anche con riferimento ai termini, decorrenti dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, relativi alla misura adottata con la seconda ordinanza.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 25 marzo 2021 –  informazione provvisoria n. 4

In tema di estradizione, sulla base di quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Corte di Cassazione, le Sezioni Unite penali hanno affermato il principio di diritto secondo cui  “la commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare riguardo ad altra pena dell’ergastolo oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato”.

Cassazione Penale, Sez. V, 24 marzo 2021

 (ud. 12 novembre 2020), n. 11430

In tema di misure cautelari personali, la Quinta Sezione ha affermato che la mancata escussione della persona offesa nel termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato ai sensi dell’art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen., non impedisce l’applicazione di una misura cautelare personale, trattandosi di termine la cui inosservanza è priva di sanzione processuale.

 Cassazione Penale, Sez. IV, 29 marzo 2021

 (ud. 15 dicembre 2020), n. 11688

In tema di responsabilità da reato degli enti, la Quarta Sezione ha affermato che il principio di estensione dell’impugnazione non giova, in sede di ricorso per cassazione, all’ente che non abbia appellato la sentenza di primo grado. Nel dettaglio, la Corte ha osservato che – in analogia con quanto disposto dall’art. 587, co. 1, c.p.p. – «l’art. 72 d.lgs. 231/2001 permette di estendere all’ente non impugnante gli effetti favorevoli conseguiti dall’impugnazione presentata dall’imputato, ma non gli riconosce un autonomo diritto al ricorso per cassazione, con eversione della catena devolutiva».

Corte Costituzionale, 31 marzo 2021

(ud. 25 febbraio 2021), n. 55

In tema di bilanciamento di circostanze, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 116 co. 2 c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99 co. 4 c.p.

Nella decisione, in particolare, la norma censurata è stata giudicata contrastante sia con il principio di proporzionalità della pena evincibile dall’art. 27 Cost., in quanto il divieto di prevalenza in essa previsto «determina un trattamento sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa», sia col principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., giacché la disposizione impedisce di «sanzionare in modo diverso situazioni profondamente distinte sul piano dell’elemento soggettivo (quello del correo che pone in essere l’evento diverso e più grave e quello di chi vuole il reato meno grave senza prevedere, colpevolmente, che questo possa degenerare nel fatto più grave)».

Corte Costituzionale, 31 marzo 2021

 (ud. 9 marzo 2021), n. 56

In tema di misure alternative alla detenzione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter co. 2. ord. pen., limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».

La disposizione in esame, che nella versione censurata impediva all’ultrasettantenne dichiarato recidivo di fruire della detenzione domiciliare, è stata infatti ritenuta contrastante coi principi di ragionevolezza, di rieducazione e di umanità della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost., giacché impediva in radice l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio nella fase di esecuzione della pena. Alla dichiarazione di illegittimità della norma consegue «la riespansione degli ordinari poteri discrezionali della magistratura di sorveglianza, chiamata a valutare se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare […], tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sull’istanza relativa».

Tribunale di Milano, Giudice per le Indagini Preliminari

12 marzo 2021

In tema di autocertificazioni Covid e obbligo di dire la verità, il Tribunale di Milano (ufficio GIP) ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, un imputato a cui era stata contestata la fattispecie di cui all’art. 483 c.p. in relazione all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per aver affermato il falso nel rendere alle forze di polizia l’autodichiarazione relativa agli spostamenti nell’ambito della cd. zona rossa. Nel motivare la decisione il giudice esclude che «sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’auto-dichiarazione sottoscritta» giacché «un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge e una sua ipotetica configurazione si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.) e con il principio nemo tenetur se detegere, in quanto il privato, scegliendo legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative, verrebbe comunque assoggettato a sanzione penale per le false dichiarazioni rese».

 

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